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TORTURE E PUNIZIONI - DELITTI E CASTIGHI

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La giustizia ha da sempre Io scopo di conservare 1’ordine sociale. Ma le pene per i reati e il modo di stabilirle sono cambiati nei secoli

Un tempo si raccontava che la sua spada non avesse fodero: chiunque poteva restame vittima. Per il romanziere russo Tolstoj era sinônimo di iniquità, per il saggista statunitense Henry Mencken era tra le cose piú difficili da sopportare. C’è chi l’ha paragonata a una ragnatela, chi a una calamità pubblica, altri hanno ammesso che si, è uguale per tutti, ma solo se si è straccioni. I sondaggi, oggi, ci dicono che a Pechino e a Mosca non ci hanno mai creduto, ma l’istituzione (tra colpevoli a spasso e innocenti dietro le sbarre) scricchiola anche in Occidente. Eppure della giustizia non possiamo fare a meno.

Difesa sociale. 

II penalista Franco Cordero, in uno dei suoi libri piú celebri e criticati, 'Gli osservanti' (Aragno), nota che vivere nel vuoto normativo, rinunciando a regole e castighi, è impossibile quanto vivere nel vuoto atmosférico: i sistemi penali, da Caino in poi, sono una instancabile e scombinata ricerca di tecniche e strutture per mantenere il potere e assicurare l’ordine.

Giusta o sommaria che sia, la giustizia affonda le proprie radici nei tabú delle popolazioni primitive. Violare il corpo o le proprietà dei membri di un clan significava scatenare le ire degli dèi e, per evitarlo, il sacrifício dei trasgressore appariva inevitabile. La pena poteva essere inflitta da un singolo individuo, ma l'esecuzione di gruppo era ancora piú efficace: uccidere a sassate un imputato (la lapidazione è ancora oggi praticata in molti Paesi islamici) comprometteva tutti, era un antídoto alla tentazione di imitare il reo e offriva ai giustizieri l’occasione di compiere legittimamente un atto comparabile a quello súbito.

Occhio per occhio. 

Una delle piú antiche raccolte di leggi scolpite nella pietra è il códice di Hammurabi ritrovato a Susa (nell'attuale Iran) da una missione archeologica francese nel 1901. Hammurabi, re di Babilonia nel 1700 a. C., rese pubbliche 282 sentenze che spaziavano dai reati compiuti in ambito familiare alle responsabilità dei costruttori di case, dagli omicidi ai furti. Il codice prescriveva spesso la legge dei taglione, secondo la quale le pene devono corrispondere al danno provocato: l’omicidio era punito con la morte, quello di un ragazzo con l'uccisione dei figlio dell’assassino. Se il reato non era corporale, la pena era stabilita in base all’offesa arrecata alla società (e al ceto dell'accusato). La legge dei taglione, per gravi lesioni, venne in seguito applicata anche dai Greci e dai Romani, e persino da alcuni Comuni italiani fino al XVIII secolo.

I primi processi. 

L’idea di un processo pubblico nacque nell’antica Grecia. Un qualunque cittadino di Atene poteva chiedere che venisse intentato un processo, sia in quanto vittima di un crimine sia in quanto testimone di un’infrazione. L'imputato non aveva diritto a un avvocato, ma poteva esporre, a própria difesa, memorie scritte da appositi professionisti (chiamati logografi). La durata dei dibattimento (in genere qualche decina di minuti) era scandita da una clessidra ad acqua, e il magistrato si limitava a verificare che le procedure vemssero rispettate. La sentenza era emessa da una giuria popolare che (per evitare tentativi di corruzione) doveva esprimersi nel più breve tempo possibile. Per secoli furono pochissime le leggi scritte: fu necessário attendere il dilagare delle pratiche commerciali e la nascita di una nuova classe dirigente perché il sistema penale greco venisse codificato (intorno al V secolo a. C.). Ma si era ancora agli albori.

Ucuale per tutti.

Il primo apparato giuridico coerente fu quello delle Dodici tavole romane (451 a. C.) che introdussero regole di diritto pubblico e privato e che proprio dai Greci presero spunto. Le Tavole stabili- vano l’uguaglianza civile fra patrizi e plebei (con qualche distinguo) e per la prima volta sancivano il fondamento dello Stato sulla legge. Cicerone (I secolo a. C.) - che in quanto legale di fama accumulò una fortuna (tre milioni di sesterzi, stando alia tradizione, quando la paga annuale di un legionario era di poco superiore ai mille) - racconta che al tempo della sua fanciullezza tutti dovevano conoscere le Tavole a memória, ma che l'uso decadde (l’originale dei códice si era perso nell'incendio di Roma dei 390 a. C.).

Oggi delle Tavole non restano che poche e frammentarie notizie: il documento disciplinava i processi, impediva norme a favore e contro un singolo cittadino e tutelava la famiglia; ma prevedeva ancheche i neonati malformi fossero gettati in mare, approvava l'uccisione di un ladro colto in flagrante e la messa al rogo dei piromani.

Nel corso dei processi romani debuttarono avvocati, testimoni e prove documentali e la sentenza finale era demandata a pretori, magistrati privati e giurie de nobili. Un accordo fra le parti, quando possibile, veniva caldeggiato, ma il più delle volte la vendetta privata e la corruzione prevalevano: le decapitazioni e il taglio degli arti erano all'ordine del giorno e, in assenza di indizi conviencenti, a vincere era chi poteva permettersi l'avvocato migliore, le cui orazioni erano seguite a applaudite da centinaia di persone. Per i crimini contro lo Statto (comme l'alto tradimento) la condanna capitale era quasi scontata.

Il diritto romano, nel periodo reppublicano, si sviluppò a grande falcate (le leggi si screvano, ma la loro la loro applicazione era altro affare) ma frenò bruscamente con l'avvento dell'impero, quando si imposero un sistema inquisitorio e, rispetto al passato, il concetto di presunzione di colpevolezza: non spettava più all'acusa dimostrare la responsabilità dell'imputato (data per assodata) ma all'imputato dimonstrare la propria innocenza.

Inquisitori

Depo il crollo dell'impero romano e un periodo de relativa anarchia giuridica (fino all'avvento di Carlo Magno, nell'anno 800, le pratiche in uso furono le piú diverse) si impose gradualmente, in Italia e in Francia, la Santa Inquisizione. Fu come cadere dalla padella alla brace.

" I vescovi s'incaricarono di estirpare il peccato per difendere le proprie comunità" spiega Giuseppe Campesi, ricercatore di Filosofia del Diritto all'Università di Bari. "Lo fecero anche mettendosi a caccia di eretici e streghe. Non serviva che qualcuno muovesse un'accusa: l'autorità poteva agire in autonomia e in totale segretezza, anche all'insaputa dell'imputato"

Il metodo, che fu a tutti gli effetti un progetto politico e religioso, fu visto comme un'opportunità da principi e sovrani: la convizione che lo Stato andasse difeso con ogni mezzo portò i magistrati, considerati allora depositari de verità assolute, a perseguire reati anche in base a voci correnti (una sorta di 'processo d'ufficio'), per l'imputato, di fatto inerme di fronte alla macchina giudiziaria, erano davvero poche le speranze di ascmapare alla pena. Chi aveva denaro sufficiente poteva comprarsi l'immunità (ma sulla durata di quest'ultima nessuno poteva garantire) mentre per le masse le punizioni divennero sempre più severe.

In Piemonte, Toscana, a Venezia, nelle regioni transalpine e nello Stato Pontificio l'Inquisizione (esseritata da tribunali ecclsiastici o civili) perduro almeno fino alia fine dei '700. "L'idea era che il male potesse celarsi in ogni luogo e, per evitame il contagio, bisognasse estirparlo" prosegue Campesi. "Tra sospetto e colpevolezza il confine era assai labile e per ottenere la confessione dell'imputato ogni mezzo era lecito".

Col pretesto dei castigo biblico (i reati erano peccati) vennero sterminati non solo delinquenti di professione, ma anche migliaia di zingari, stranieri e vagabondi: le torture vennero regolamentate e portavano quasi sempre alla confessione (anche di reati inesistenti) e alla successiva condanna, mentre la difesa non era che una pietra d’inciampo (se possibile, da evitare). Solo se il reo fosse sopravvissuto ai supplizi degli interrogatori avrebbe dimostrato la própria innocenza. Ma l'ipotesi era piú che mai remota.

Sotto accusa. 

Nelle aree settentrionali d’Europa (Inghilterra in testa, dove la Chiesa non era potente come in Spagna, Francia o Italia) si sviluppò un sistema penale diverso, detto accusatorio.

Quando un delitto veniva denunciato, all'accusato era data la possibilita di difendersi di fronte a una giuria popolare. "II processo assunse la forma di una sfida" racconta Campesi. «E la controvérsia veniva decisa attraverso meccanismi di prova irrazionali, ordalie o testimonianze giurate. Nel primo caso il dibattimento lo si vinceva con la forza. Nel secondo attraverso rituali magici, come la camminata sui carboni ardenti (chi resisteva aveva il favore degli dèi e vinceva la causa). Nel terzo ci si rimetteva alla reputazione sociale delle controparti: chi aveva il seguito maggiore, aveva ragione sull'altro.

Doppo il XIII secolo il buon senso ebbe la meglio e i processi, nel sistema accusatorio, iniziarono a basarsi sul confronto dialetico, tra accusato e accusatore, e sulla capacità di produrre prove, "Neppure in questo caso si poteva essere certi di giungere a una verità assoluta, quanto puttosto a una verità formale" precisa Campesi. "Qualcosa di simile accade ancora adesso nel sistema giudiziario statunitense, in cui l'abilitá a convicere la giuria rappresenta un elemento centrale"

Prevenire.

Furono però l'illuminismo e il diritto napoleonico (con le loro idee di uguaglianza sociale e diritti umani) a gettare le basi dei moderni sistemi penali, fra il XVIII e il XIX secolo. Per la prima volta la carcerazione venne classificata come una condanna e non solo come l'anticamera del patibolo. Filosofi come Jean-Jacques Rousseau in Francia e Cesare Beccaria in Italia sostennero la necessit`di uno Stato morale, e l'abolizione della tortura e della pena di morte. Per Beccaria l'importante era prevenire i delitti, garantire una difesa equa a tutti e introdurre pene che fossero in grado di rieducare gli imputati, e non solo di distruggerne il fisico e la psiche. Ergastoli o impiccagioni non avrebbero avuto alcun effeto deterrente sulla comunità,che anzi tendeva a rimuovere i fatti di sangue perpetrati dalle autorità. "Il sistema penale che ne uscì, doppo un aspro dibattito, fu un sistema misto,con una prima fase inquisitoria (in cuia condurre le indagini era il giudice istruttore) e una second fase accusatoria, in ui si andava a processo e la difesa veniva messa a conoscenza delle accuse" spiega Campesi. "Il meccanismo era ancora squilibrato a favore dell'accusa (che nella prima fase potea agire in segretezza) ma si era compiuto un enorme passo avanti".

Garantismo

Questo sistema ha acaratterizzato molti Paesi europei fino agli scorsi decenni: in Italia nel 1988nfu abolito il giudice istruttore e furono introdotte le figure del pubblico ministero de del giudice per le indagini preliminari. Il meccanismo divenne cosi interamente accusatorio, ovvero più garantista. Certo, la bilancia perfetta è ancora da inventare, ma accusa e difesa possono oggi giocare a carte scoperte.

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Sia fatta la volontà divina

Le ordalie hanno rappresentato uno dei sistemi di giudizio piu irrazionali nella storia dei diritto penale. Gli imputati venivano sottoposti a esperienze dolorosissime e pericolose ma la loro sopravvivenza era prova inconfutabile di innocenza.Tra i tanti sistemi usati, uno dei piu diffusi era quello di gettare in acqua l’imputato con le mani e i piedi legati. Se non fosse annegato, sarebbe stato libero di andarsene. Carboni ardenti. L'ingestione di veleno (o il morso di un serpente letale) era un’altra tipica ordalía, come lIa camminata su un tappeto di carboni ardenti o 1'applicazione di un ferro rovente sulla carne viva. Ma l’esempio piu ricorrente era quello dei duello: le controparti si sfídavano ad armi pari e chi ne fosse uscito vivo si sarebbe guadagnato 1'immunità. Di origine germanica, 1’ordalia fu adottata, nel Medioevo, anche nel mondo cristiano: secondo gli antropologi esercitava una forte suggestione su accusatore, accusato e comunità.

II teatro delle pene esemplari

DalCantica Roma al tardo Medioevo (e oltre) decine di leggi hanno sancito che, senza prove, nessun uomo può essere condan- nato. Ma spesso l’arbitrio ha dominato la storia delle punizioni. L'elusione delle norme è stata per secoli una consolidata prassi, trasformando processi e condanne in una sorta di teatro a beneficio della comunità. Lo dimostrano questi due esempi riportati dalle cronache.

Volontà superiori. 

Nella Roma imperiale gli elementi scomodi, quando non c’era la legge a giustificare la massima pena, venivano rinchiusi in una pelle d’animale e gettati in mare. Metodi mafiosi, si direbbe oggi. Ma allora si diceva che quello era stato il volere degli dèi. Al volere delia folia si appellò invece un tribunale francese a metà dei '700:64 persone vennero condannate a morte dopo interrogatori sommari e, per accontentare la popolazione che chiedeva vendetta (anche se non è chiaro per quali delitti), i condannati vennero legati due a due e posti sotto il fuoco di tre cannoni: questi non bastarono e fu necessario finirli con i moschetti. La delusione dei popolofu enorme.

II Codice Rocco

L'attuale Codice penale italiano fu promulgato nel 1930, in pieno Ventennio fascista, dall’allora ministro di Grazia e Giustizia Alfredo Rocco (1875-1935). Napoletano, docente di Diritto, rettore a Roma e deputato per due legislature, Rocco è considerato (nonostante 1’appartenenza política) uno dei piu capaci giuristi italia- ni dei secolo scorso. II Codice Rocco si ispirò ai principi liberali e conservatori nei quali si riconoscevano gli intellettuali dell'epoca (non a caso introdusse pene molto pesanti per i reati contro la proprietà) e, sebbene contenesse norme antidemocratiche, non fu, secondo gli esperti, lo specchio piu autentico dei fascismo (che fece spesso ricorso a leggi speciali e a immunità politiche).

Mitigato. 

Con la nascita della Repubblica, nel 1946, il sistema penale di Rocco subi numerose modifiche: con la Costituzione dei '48 venne reintrodotta la presunzione di non colpevolezza e abolita la pena di morte e, successivamente, andarono in soffitta l'adulterio e il duello. In seguito sono stati depenalizzati alcuni reati, per altri si sono mitigate le pene in sede processuale. Ma l’ossatura generale dei Códice Rocco, nonostante tante proposte e commis- sioni, non è mai cambiata.


Testo di Michele Scozzai  pubblicato in "Focus Storia Italia", Milano, Italia, ottobre 2011, n. 60, estratti pp.37-44. Digitalizzati, adattato e illustrato per Leopoldo Costa


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